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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. certificato rilasciato dall'ispettorato della motorizzazione civile. L'ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola alla quale è destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanico- agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di essere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa. I veicoli indicati nel primo comma sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell'art. 53, secondo le modalità che saranno stabilite dal ministero dei trasporti di concerto con il ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformità al tipo omologato, oppure del certificato di approvazione emesso da un ispettorato della motorizzazione civile. Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo. Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato è valido solo se accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 10. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli. Sulle macchine agricole può essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché degli addetti a lavori agricoli. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 73 - Trasferimento di proprietà delle macchine agricole e di residenza del proprietario Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'ispettorato della Motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti del certificato. Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà di una macchina agricola nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Il certificato è ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviato all'ispettorato della motorizzazione civile ed è restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Art. 74 - Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi I e II Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto. Il certificato per macchina agricola è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo. All'intestatario di un certificato per macchina agricola può essere rilasciato l'estratto previsto dall'art. 60. L'intestatario di un certificato per macchina agricola è tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall'art. 61 all'ispettorato della motorizzazione civile. Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli. Il certificato per macchine agricole è soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall'art. 72, comma secondo. A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56. Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto è punito con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.

Art. 75 - Targhe delle macchine agricole Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli

articoli 66, 67 e 68, commi primo e terzo. Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi non debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di esse. Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con le pene stabilite dagli articoli 66, 67 e 68. Capo vi circolazione su strada dei carrelli e delle macchine o peratrici DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 76 - Certificato per carrelli o per macchine operatrici I carrelli, nonché le macchine operatrici, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un ispettorato della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinato. Il certificato è rilasciato a seguito di visita e prova ed è soggetto alle disposizioni dell'art. 65, in quanto applicabili. Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli debbono essere muniti dei dispositivi indicati nell'art. 71. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Chiunque circola su strada con un carrello o con una macchina operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera alle prescrizioni in esso contenute, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite dal comma terzo del presente articolo, in relazione all'art. 71, e dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Capo VII Disposizioni comuni

Art. 77 - Possesso dei documenti necessari per la circolazione Il conducente deve avere con sè il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e qualora faccia di un autoveicolo uso diverso da quello risultante dal detto documento, deve avere con sè anche la relativa autorizzazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 78 - Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione e di illuminazione; i dispositivi di segnalazione visiva e dei carrelli -appendice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali a luce riflessa arancione; le caratte- ristiche dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi silenziatori, nonché la posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore diesel; le caratteristiche dei vetri, nonché le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi retrovisivi; le caratteristiche e le modalità di applicazione di dispositivi per la percezione di segnalazioni; le caratteristiche dei pneumatici e sistemi equivalenti, nonche ' le caratteristiche dei dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate; il peso massimo rimorchiabile e le caratteristiche degli organi di traino; le caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali; le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi; le caratteristiche e le modalità di applicazione delle targhe; le caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli E dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose. Il ministero dei trasporti approva i tipi dei dispositivi di frenatura continui e automatici; dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; dei dispositivi silenziatori; dei vetri; dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; dei pneumatici per neve; degli organi di traino; dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulla posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore diesel, ovvero alle caratteristiche dei carrelliappendice e dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli organi di traino, ovvero alle prescrizioni sui dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Titolo vi guida dei veicoli e condotta degli animali

Art. 79 - Requisiti per la guida dei veicoli e la condotta degli animali Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc;

d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella let tera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre per sone oltre al conducente;

e) anni ventuno per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico. Per guidare autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti a termini dell'art. 124 ovvero autocarri, autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone o autobus, occorre avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli anni sessanta. Chiunque affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a, prevista dall'art. 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc, ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque munito di patente per autoveicoli della categoria d), guida autobus avendo superato gli anni sessanta, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria e, guida autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta, è punito con l'arresto fino ad un mese o con la ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria b o c, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta.

 

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